L’applicabilità delle condizioni generali del contratto
Il contratto di vendita si perfeziona attraverso lo scambio di dichiarazioni delle parti. Più semplicemente, il contratto si conclude ed acquista efficacia non appena le parti raggiungono un accordo sulle caratteristiche del prodotto o del servizio e sul prezzo. Generalmente, anche le modalità di esecuzione del contratto sono determinate di comune accordo.
Tuttavia, è frequente che siate costretti ad accettare le condizioni generali già predisposte dal venditore. Questo accade, generalmente, nei casi in cui la clientela è molto numerosa ed è più agevole utilizzare un unico contratto valido per tutti i clienti (così, ad esempio, i contratti prestampati dai tour-operator o da qualsiasi altro operatore commerciale che offra beni o servizi ad un gran numero di persone). Le condizioni generali dovrebbero rifarsi ai diritti ed ai doveri già previsti dalle norme di legge e non dovrebbero essere in contrasto con esse. Ma non è sempre così.

Ciò significa che, nei casi in cui insorgano dei problemi circa l’esecuzione del contratto, potete rifarvi e far applicare le disposizioni stabilite dalle condizioni generali del contratto anche se il venditore non intende rispettarle. Ciò vale, ovviamente, anche per voi: le condizioni generali sono efficaci anche nei vostri confronti e voi siete obbligati a rispettarle.
Le condizioni generali sono infatti sotto forma di clausole contrattuali, redatte generalmente dal venditore, che precisano (...) Continua...

Perché le condizioni generali siano efficaci e possano essere applicate, devono essere soddisfatte determinate condizioni:
1) il venditore deve aver richiamato la vostra attenzione sulle condizioni generali, deve, cioè, avervi messo nelle condizioni di venirne a conoscenza (questo atteggiamento rientra nel più ampio dovere generale di correttezza).
Ovvero, il venditore deve informarvi dell’esistenza delle condizioni generali e deve offrirvi la possibilità di prenderne conoscenza, con tutti i (...) Continua...

Più specificamente, tutte le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (che limitano o escludono, cioè, dei diritti del consumatore che invece gli spettano in base a precise norme di legge), sono tecnicamente dette clausole vessatorie.
Esse sono inefficaci (mentre rimane perfettamente efficace il resto del contratto) anche se le avete firmate. Vengono, invece, applicate le norme di legge a tutela del (...) Continua...
- Art. 1175 c.c. sul comportamento secondo correttezza;
art. 1326 c.c. sulla conclusione del contratto;
art. 1469bis c.c. e seguenti sulle clausole vessatorie; art. 33 e sguenti del D. lgs. 6 settembre 2005 n. 206 ([codice del consumo->http://www.codicedelconsumo.it/) Continua...
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