L’obbligo della sicurezza
Ogni anno vengono immessi nel mercato nuovi prodotti. Alcuni possono rivelarsi pericolosi nell’impiego, ad esempio un fuoco d’artificio mal concepito o un pezzo di un giocattolo capace di ferire un bambino. Per limitare i rischi, la legislazione impone che i prodotti commercializzati siano sicuri.

Un prodotto sicuro,in base all’art. 103 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), è un qualsiasi prodotto che in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, non presenta nessun rischio o soltanto rischi ridotti, compatibili con il suo utilizzo e considerati accettabili secondo un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza dei consumatori.
Un prodotto è considerato sicuro se è conforme alle disposizioni specifiche relative alla sicurezza. (...) Continua...

1. L’obbligo generale di sicurezza
Tutti i prodotti commercializzati sul mercato nell’Unione europea devono essere sicuri. Quest’obbligo è applicato a tutti i prodotti destinati ad essere utilizzati dai consumatori o anche solo messi a loro disposizione in modo indiretto, ad esempio nell’ambito di una prestazione di servizi. Qualsiasi prodotto che sia, comunque, suscettibile di essere utilizzato dal consumatore, fornito o reso disponibile a titolo gratuito o oneroso nell’ambito di un’attività (...) Continua...

Anche la prestazione di servizi può presentare rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori. Anche i prodotti utilizzati nell’ambito, cioè, di una prestazione di un servizio devono essere sicuri, e sono, pertanto, soggetti al rispetto del medesimo obbligo generale di sicurezza.
Tra la responsabilità per danno da prodotti difettosi si considera prodotto anche l’elettricità.
I servizi pubblici devono rispettare standard di qualità definiti dall’Autorità di riferimento (Per esempio: Autorità (...) Continua...
Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 sulla sicurezza generale dei prodotti; Decreto legislativo 21 maggio 2004, n° 172 di attuazione della direttiva 2001/95/CE art. 102 e seguenti del D. lgs. 6 settembre 2005 n. 206 codice del consumo Continua...