Lo sapevi che... Il 30 giugno 2013 sarà l'ultimo giorno di attività del sito www.dolceta.eu.

Le migliori risorse di Dolceta sono state spostate sul nostro nuovo sito di Educazione al Consumo, Consumer Classroom. www.consumerclassroom.eu è un sito Internet collaborativo per gli insegnanti di tutta l'UE. Offre risorse didattiche di qualità e strumenti interattivi per fornire ai ragazzi di età compresa tra i 12 e i 18 anni le competenze pratiche relative al consumo di cui hanno bisogno. .
Se sei un Insegnante o un Esperto di Consumi visita Consumer Classroom e iscriviti per accedere alle risorse per insegnanti o diventa un partner.

www.consumerclassroom.eu
 

Dolceta è stato completamente trasformato . . . clicca qui

clicca quichiudi
Logo de la plateforme dolceta

I diritti dei consumatori


   La data di convalida legale: 15/03/2011

Quali sono i principali tipi di vendita promozionale?

1. I regali pubblicitari Occorre distinguere due categorie di regali:

a) i regali gratuiti

Sono permessi senza limitazioni. La sola condizione da rispettare è che la richiesta del regalo sia ben distinta dal buono d’ordine, in modo che sia chiara l’assenza dell’obbligo d’acquisto.

b) i regali legati ad un obbligo d’acquisto

Si tratta di offerte congiunte.(l’acquisto di un prodotto viene “premiato” con un regalo)

2. I buoni sconto. Sono buoni che danno il diritto ad una riduzione sul prezzo del prodotto o del servizio considerato.

Sono distribuiti in vari modi: nei giornali e nelle riviste, su Internet, inclusi direttamente nell’imballaggio del prodotto o distribuiti porta a porta.

Devono riportare le seguenti informazioni sulle condizioni dell’offerta:

  • Il valore pecuniario da essi rappresentato (l’ importo e non la percentuale);
  • I prodotti o i servizi considerati;
  • I punti vendita dove potete presentare il buono (solitamente è sostituibile in tutti i punti di vendita in cui il prodotto può essere acquistato;
  • Il periodo di validità del buono;
  • L’identità dell’emittente.

3. Le vendite sottocosto. Si intende per vendita sottocosto la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello normale (cioè a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’IVA o di altre imposte e diminuito degli eventuali sconti). Tale vendita deve essere comunicata al Comune dove è ubicato l’esercizio commerciale (il negozio) almeno 10 giorni prima dell’inizio e può essere effettuata solo tre volte all’anno. Non può durare per più di 10 giorni. E’ possibile effettuare la vendita sottocosto:

  • dei prodotti alimentari freschi e deperibili;
  • dei prodotti alimentari quando manchino meno di 3 giorni alla scadenza o meno di 15 giorni al termine minimo di conservazione (le mozzarelle confezionate che stanno per scadere possono essere vendute sottocosto);
  • dei prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza (i panettoni o le colombe pasquali possono essere venduti sottocosto dopo che il Natale o la Pasqua sono passati);
  • dei prodotti il cui valore commerciale è diminuito a causa delle innovazioni tecnologiche o normative previste per la loro produzione;
  • prodotti non alimentari difettati o che abbiano subito un parziale deterioramento, nonché quei prodotti già utilizzati per dimostrazioni, fiere ecc.(ad esempio, i mobili esposti alle fiere o nei negozi per lungo tempo, possono essere venduti sottocosto, appunto perché deteriorati o utilizzati prima della vendita).

Obblighi di informazione al consumatore per le vendite sottocosto: nei messaggi pubblicitari, sia esterni che interni al locale di vendita, devono contenere chiaramente ed inequivocabilmente indicazioni circa:

  • l’identificazione dei prodotti venduti sottocosto;
  • il quantitativo disponibile per ogni vendita sottocosto;
  • data di inizio e durata della vendita sottocosto.

4. Le vendite di fine stagione Si tratta di vendite a prezzi ridotti praticate in previsione del rinnovo stagionale, per accelerare lo smaltimento delle vecchie serie dei prodotti e per evitare che si deprezzino notevolmente, se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

5. Le vendite in liquidazione Sono vendite a prezzi ridotti, possibile in qualunque momento dell’anno, effettuate per permettere lo smaltimento accelerato di tutte le proprie merci. Tale tipo di vendita è legittimo solo previa comunicazione al Comune ed a seguito di cessazione dell’attività commerciale, cessione dell’azienda, trasferimento dell’azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali.

6. Le vendite promozionali

Sono effettuate dal negoziante al dettaglio per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitati.

Attenzione: lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque sempre esposto accanto al prezzo ridotto.

 
Contact Us
Leave us a messsage about Dolceta.eu
Before writing,click here to look at our heading FAQ


CAPTCHA Image   Reload Image

* required fields